Sez. 6, Sentenza n. 37092 del 06/06/2012 Ud. (dep. 26/09/2012) Rv. 253466 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Giudizio abbreviato di appello - Acquisizione di documenti già esistenti al momento della celebrazione del giudizio di primo grado - Modalità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il giudice, nel giudizio abbreviato di appello, può acquisire i documenti ritenuti necessari (nella specie, sentenze e relazioni di servizio), anche se gli stessi erano già esistenti al momento della celebrazione del giudizio di primo grado, senza che sia nemmeno necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, essendo sufficiente il previo contraddittorio fra le parti. (In motivazione, la Corte ha rilevato come per "prova nuova" debba intendersi ogni fonte di prova diversa rispetto a quella esistente agli atti del processo nel cui ambito il giudice esercita il potere integrativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)