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Sez. 2, Sentenza n. 35987 del 17/06/2010 Ud. (dep. 07/10/2010) Rv. 248181 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio d'appello - Integrazione probatoria officiosa - Ammissibilità - Sindacato di cassazione sul relativo giudizio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248181-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. (Fattispecie relativa a richiesta intempestiva di perizia psichiatrica avanzata dall'imputato in primo grado e ritenuta non necessaria sia dal giudice di primo grado, sia da quello di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)