Sez. 4, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005 Ud. (dep. 10/08/2005) Rv. 232020 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio
Il giudice di rinvio, a meno che l'annullamento della sentenza sia stato disposto proprio a tal fine, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I poteri di rinnovazione, in vero, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre che indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., deve anche essere "rilevante", come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)