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Sez. 2, Sentenza n. 303 del 16/01/1996 (Rv. 495428 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA | Teste incapace a testimoniare - Richiesta della sua assunzione - Associazione del soggetto interessato a farne rilevare l'incapacità - Sanatoria della nullità - Successiva integrazione del contraddittorio nei confronti del teste - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495428-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - SANATORIA

Quando la parte che avrebbe interesse a far rilevare l'incapacità a testimoniare del teste si associa alla richiesta della sua assunzione, determina per ciò stesso la sanatoria della nullità della prova per aver concorso a dar luogo alla nullità stessa, conformemente al principio fissato dall'art. 157 comma terzo cod.proc.civ, non rilevando in contrario che il teste sia divenuto successivamente parte nello stesso processo, per esser stato emesso nei suoi confronti ordine di integrazione del contraddittorio, giacché la qualità di teste e la conseguente possibilità di eccepirne l'incapacità ex art. 246 stesso cod. presuppongono proprio che la persona chiamata a testimoniare non abbia ancora assunto la qualità di parte, potendo in tal caso le sue dichiarazioni venire acquisite al processo solo con l'interrogatorio formale o libero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)