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Sez. 3, Sentenza n. 1864 del 21/02/1995 (Rv. 490560 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Nullità relativa all'ammissione ed all'espletamento della prova - Nullità relativa - Sanatoria per acquiescenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490560-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

Le nullità o decadenze determinate dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e segg. cod. proc. civ., in materia di modalità di deduzione e assunzione della prova testimoniale, indicazione dei testimoni e capacità di deporre, hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza se non eccepite tempestivamente ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., perché stabilite dalla legge a tutela di interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico (nella specie l'eccezione relativa all'irritualità della indicazione di un teste in sostituzione di un altro era stata proposta solo con la comparsa conclusionale, da una parte che nulla aveva obiettato al momento della sostituzione e della conseguente escussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)