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Sez. 1, Sentenza n. 864 del 27/01/1992 (Rv. 475458 - 01)

Prova civile - Testimoniale - In genere | Nullità - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475458-01

Prova civile - Testimoniale - In genere

I vizi attinenti alla deduzione, alla tempestività all'ammissione ed all'assunzione della prova testimoniale, in quanto concernenti materia affidata alla disponibilità delle parti, sono relativi e quindi sanabili per acquiescenza della parte a vantaggio della quale la prova stessa si sia svolta. Pertanto, quando l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione di detta parte, che abbia anzi assistito all'escussione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)