Sez. 3, Sentenza n. 3060 del 17/05/1982 (Rv. 420990 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITÀ (MIGLIORAMENTO) - PATTO DI MAGGIORAZIONE DEL CANONE - VALIDITÀ - MIGLIORAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI MAGGIORI UTILITÀ (MIGLIORAMENTO) - PATTO DI MAGGIORAZIONE DEL CANONE - VALIDITÀ - MIGLIORAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il patto di maggiorazione del canone di locazione in contrasto con il divieto stabilito dalle leggi vincolistiche (nella specie: art. 1 bis della legge 12 agosto 1974 n. 351) non costituisce violazione delle norme sul blocco solo se l'aumento trovi giustificazione in un diverso o più ampio contenuto delle prestazioni del locatore, con corrispondente apprezzabile vantaggio del conduttore (ad es., il sensibile miglioramento dell'immobile locato o l'ampliamento dello oggetto della locazione). Il relativo accertamento si risolve in un'indagine di merito, come tale sottratta al Sindacato di legittimità se non viziata da errori di logica o di diritto. (V 3961/77, mass n 387656; (V 1392/77, mass n 385110; (V 2801/76, mass n 381544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)