Sez. 2, Sentenza n. 9210 del 14/05/2004 (Rv. 572879 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Nel rito ordinario civile vigente anteriormente alla novella del 1990, nel quadro di un processo caratterizzato dalla "sovrapposizione" tra fase preparatoria e fase istruttoria, e come si desume - salva la relativa incidenza in ordine alle liquidazione delle spese di giudizio - dagli artt. 184 (legittimante la possibilità di modifica delle formulate domande, eccezioni e conclusioni fino al momento della rimessione della causa al collegio) e 345 (legittimante la proposizione di nuove eccezioni, la produzione di nuovi documenti e l'ammissione di nuovi mezzi di prova, in grado di appello), l'iniziale non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce condotta processuale provvisoria e non già irreversibile, come tale pertanto modificabile in termini di contestazione in sede di ulteriore corso del processo, anche in grado di appello, in tal caso risultando peraltro conseguentemente da provare i fatti in precedenza per ragioni di dialettica ed economia processuale rimasti, in quanto non controversi, al di fuori del "thema probandum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 18, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)