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Sez. 2, Sentenza n. 27330 del 31/03/2026 Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-04

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA | Prova del danno-evento - Onere della prova - Parte civile - Differente modulazione a seconda che la parte civile sia persona offesa o mero danneggiato da reato - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290555-04

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA

In tema di condanna generica al risarcimento dei danni, la prova del danno-evento risarcibile ai sensi dell'art. 185 cod. pen. può ritenersi acquisita, in caso di condanna agli effetti penali, solo quando parte civile sia la persona offesa, ossia il titolare del bene-interesse tutelato dalla norma penale, mentre quando la parte civile è il danneggiato, ossia chiunque abbia subito dal reato un danno patrimonialmente valutabile, essa deve essere specificamente fornita da quest'ultimo, laddove l'imputato abbia svolto difese incompatibili con il suo riconoscimento. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e ad altri reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., in cui la Corte ha annullato con rinvio le statuizioni civili in favore delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, meri danneggiati da reato, ritenendo insufficiente a provare i danni-evento dalle stesse lamentati il generico riferimento alla loro operatività in un territorio comunale, senza che fossero stati dimostrati tempi, concrete finalità, modalità e concreti effetti dell'attività svolta).

Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)