Sez. 6, Sentenza n. 38921 del 01/06/2017 Ud. (dep. 04/08/2017) Rv. 271107 - 01
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Ente di coordinamento di associazioni territoriali - Costituzione di parte civile - Contemporanea costituzione in giudizio dell'associazione territoriale - Ammissibilità - Condizioni - Necessaria indicazione dell'interesse proprio dell'ente compromesso dalla condotta illecita - Fattispecie.
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE
È ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente di coordinamento di associazioni territoriali, già costituite in giudizio in relazione al danno subito dalla condotta illecita dell'imputato, qualora il suddetto ente adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quelli dell'articolazione territoriale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio le statuizioni civili disposte in favore di Associazioni di coordinamento ritenendo inammissibile la loro costituzione di parte civile in quanto volta alla tutela del medesimo interesse oggetto di analoghe istanze risarcitorie presentate dalle rispettive articolazioni provinciali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)