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Sez. 3, Sentenza n. 7246 del 04/08/1994 (Rv. 487651 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE | Nonché locazioni stipulate quali conduttori dallo Stato o da enti pubblici territoriali - Disdetta - Mancanza - Tacita rinnovazione alla prima scadenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487651-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE

Anche i contratti di locazione di immobili destinati ad una delle attività particolari indicate dall'art. 42 della legge sull'equo canone e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori sono soggetti, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 42, al regime della tacita rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)