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Sez. 3, Sentenza n. 14808 del 03/08/2004 (Rv. 577231 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE | Locazioni stipulate dallo Stato o da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori - Disdetta - Omissione - Conseguenze - Rinnovazione tacita alla prima scadenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577231-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE

Anche i contratti di locazione di immobili destinati ad una delle attività particolari indicate dall'art. 42 della legge sull'equo canone (n. 392 del 1978) e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori sono soggetti, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'ultimo comma del predetto articolo, al regime della tacita rinnovazione alla prima scadenza, in mancanza di disdetta, diversamente dalle ipotesi in cui detta rinnovazione sia riconducibile alla disciplina di cui all'art. 1597 cod. civ., conseguente alla scadenza della durata legale delle locazioni prorogate per esaurimento del regime transitorio previsto dall'art. 67 della citata legge 392/1978 (nel qual caso è da escludersi che possa aversi rinnovazione tacita se parte sia, appunto, la P.A.).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)