Sez. 2, Sentenza n. 2102 del 30/03/1984 (Rv. 434145 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PROCEDIMENTI POSSESSORI E CAUTELARI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - PROCEDIMENTI POSSESSORI E CAUTELARI - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella d'impugnazione, trova applicazione la regola generale della sospensione di tali termini. (V 3976/79, mass n 400448; (Conf 3469/82, mass n 421455; (Conf 5299/77, mass n 388957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)