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Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 07/04/1986 (Rv. 445509 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI E CAUTELARI - SOSPENSIONE DEI TERMINI CON RIGUARDO ALLA SOLA FASE O CARATTERE SOMMARIO.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445509-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI E CAUTELARI - SOSPENSIONE DEI TERMINI CON RIGUARDO ALLA SOLA FASE O CARATTERE SOMMARIO.*

Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito della urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella d'impugnazione, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini. (Conf 5133/85, mass n 442454; (Conf 2758/84, mass n 434797; (Conf 2102/84, mass n 434145; (Conf 280/84, mass n 432550; (Conf 2635/83, mass n 427521; (Conf 1527/83, mass n 426366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)