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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 21/03/1963 (Rv. 260928 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - DEPOSITO IN CONTO CORRENTE - DIRITTO DEL DEPOSITANTE ALLA RESTITUZIONE - DIRITTO DI CREDITO ESERCITABILE IN QUALSIASI MOMENTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1963-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260928-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - DEPOSITO IN CONTO CORRENTE - DIRITTO DEL DEPOSITANTE ALLA RESTITUZIONE - DIRITTO DI CREDITO ESERCITABILE IN QUALSIASI MOMENTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

Nel deposito bancario regolato in conto corrente, dato che il deposito bancario e un deposito irregolare (art 1834 cod civ) e che al deposito irregolare si applicano le norme relative al mutuo (art 1782 cod civ), il diritto del depositante alla restituzione e un diritto di credito che puo essere esercitato in qualsiasi momento. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il depositante poteva chiedere la restituzione e, quindi, dal giorno stesso della Costituzione del rapporto oppure dall'ultima operazione compiuta(se il rapporto si sia svolto attraverso accreditamenti e prelevamenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)