Sez. 3 - , Sentenza n. 26826 del 14/11/2017 (Rv. 646955 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - IN GENERE | Art. 18 della l. n. 222 del 1985 - Limiti del potere di rappresentanza degli enti ecclesiastici risultanti dal codice di diritto canonico - Opponibilità ai terzi - Stato soggettivo di questi ultimi - Irrilevanza - Fattispecie.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - IN GENERE
In tema di contratti con gli enti ecclesiastici secondo quanto stabilito nell'art. 18 della l. n. 222 del 1985, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'assenza di previsti dal codice di diritto canonico, ovvero oggetto di pubblicazione, costituiscono materia di eccezione in senso stretto riservata all'ente stipulante e, pertanto, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria, in una transazione, ai fini dell'opponibilità della incapacità a transigere dell'ente ecclesiastico, la conoscenza di tale limitazione in capo all'altro contraente, in applicazione del principio di affidamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 18, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)