Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 05/02/2015 (Rv. 634131 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Limiti del potere di rappresentanza degli enti ecclesiastici risultanti dal codice di diritto canonico - Opponibilità ai terzi - Fondamento - Conseguenze - Invalidità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il permesso scritto del superiore - Fattispecie.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
In applicazione del canone 1281 del codice di diritto canonico e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (relativo all'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri di rappresentanza risultanti dal codice di diritto canonico), gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore competente, non possono validamente compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, impegnando l'ente con riguardo ad un negozio (nella specie, un contratto preliminare di vendita immobiliare) idoneo a procurare allo stesso un detrimento patrimoniale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 18, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)