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Sez. L, Sentenza n. 6377 del 09/12/1980 (Rv. 410124 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - OPERATIVITA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - IPOTESI DI INADEMPIMENTO PARZIALE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA DIPENDENTE DAL PRESTATORE MA A LUI NON IMPUTABILE - CONFIGURABILITA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART 1464 COD CIV - LEGITTIMITA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410124-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - OPERATIVITA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - IPOTESI DI INADEMPIMENTO PARZIALE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA DIPENDENTE DAL PRESTATORE MA A LUI NON IMPUTABILE - CONFIGURABILITA - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART 1464 COD CIV - LEGITTIMITA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONE.*

Le ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, che non ricadono nell'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali, sono regolate dalle Disposizioni generali sulle obbligazioni e sui contratti in generale. Pertanto, l'ipotesi della carcerazione preventiva del lavoratore, non rientrando nella sfera di operativita della citata legge n 604 del 1966 e costituendo una ipotesi di inadempimento parziale per sopravvenuta impossibilita della prestazione, per causa dipendente dal prestatore, sebbene a lui non imputabile, legittima, a norma dell'art 1464 cod civ, il recesso del datore di lavoro e determina l'Estinzione del rapporto se viene meno l'interesse di quest'ultimo alla prestazione stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)