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Sez. L, Sentenza n. 921 del 04/02/1983 (Rv. 425682 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IMPREVEDIBILITÀ DELL'ULTERIORE PROTRARSI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE GIÀ IN ATTO DA DUE MESI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425682-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IMPREVEDIBILITÀ DELL'ULTERIORE PROTRARSI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE GIÀ IN ATTO DA DUE MESI - RILEVANZA.*

L'imprevedibilità dell'ulteriore protrarsi della carcerazione preventiva del lavoratore, già in atto da circa due mesi, è idonea ad integrare un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, in relazione alle esigenze dell'attività imprenditoriale e alle difficoltà di sostituire il dipendente detenuto con altro lavoratore da assumere a tempo determinato a norma della legge 18 aprile 1962 n. 230. (V 2256/81, mass n 412989; (V 6377/80, mass n 410124; (V 993/80, mass n 404428; (V 5156/78, mass n 394905; (V 2469/76, mass n 381256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)