Sez. L, Sentenza n. 3906 del 03/07/1984 (Rv. 435854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAPPORTO TRA UN ISTITUTO DI VIGILANZA E LE DIPENDENTI GUARDIE GIURATE - PRESUPPOSTI - AUTORIZZAZIONE AL PORTO D'ARMI E APPROVAZIONE DEL QUESTORE - SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO - EFFETTI - LICENZIAMENTO PER LA PERDITA DELL'ABILITAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAPPORTO TRA UN ISTITUTO DI VIGILANZA E LE DIPENDENTI GUARDIE GIURATE - PRESUPPOSTI - AUTORIZZAZIONE AL PORTO D'ARMI E APPROVAZIONE DEL QUESTORE - SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO - EFFETTI - LICENZIAMENTO PER LA PERDITA DELL'ABILITAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, l'autorizzazione al porto d'armi e l'approvazione del questore, necessarie per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, sono il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera; ne consegue che, nel caso in cui l'autorità di P.S. addivenga alla sospensione a tempo indeterminato (prolungata nel tempo ben oltre lo stesso procedimento penale in occasione del quale la sospensione sia stata disposta e pertanto con valore sostanziale di revoca) delle dette abilitazioni amministrative, la prestazione di lavoro deve ritenersi divenuta impossibile per causa sopravvenuta di ordine pubblico, onde è legittimo il licenziamento che sia stato intimato esclusivamente per la perdita dell'abilitazione allo svolgimento della detta attività. (V 4849/83, mass n 429740; (V 6494/82, mass n 424120; (V 5894/82, mass n 423656; (V 2196/82, mass n 420060; (V 2256/81, mass n 412989; (V 6377/80, mass n 410124; (V 993/80, mass n 424428; (V 2469/76, mass n 381256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 138 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/09/1935 num. 1952 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 249, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 256, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)