Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 19/03/1999 Cc. (dep. 16/04/1999) Rv. 212984 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Dibattimento in appello - Possibilità di ritenerne la particolare complessità prima della decisione sulle istanze di rinnovazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304, comma 2, cod. proc. pen.), la particolare complessità del dibattimento può essere ritenuta dal giudice dell'appello ancor prima della decisione sulle richieste di rinnovazione dell'istruttoria, quando si mostri altamente gravoso e temporalmente dispendioso l'esame delle istanze avanzate dalle parti o quando ne appaia probabile l'accoglimento con conseguente appesantimento delle cadenze processuali. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che la valutazione di particolare complessità del dibattimento da parte del giudice di appello può legittimamente essere effettuata anche con riferimento ad ulteriori e diversi parametri quali il numero degli imputati, la quantità e la qualità delle imputazioni, il numero e la difficoltà delle questioni da discutere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)