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Sez. 2, Sentenza n. 16361 del 02/04/2008 Cc. (dep. 18/04/2008) Rv. 240410 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio di appello - Particolare complessità del dibattimento - Rinnovazione istruzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240410-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Nel giudizio di appello, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento non ha come necessario presupposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dovendo la particolare complessità essere apprezzata in termini più ampi. (La Corte ha ritenuto l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, che ha richiamato, per attestare la particolare complessità del dibattimento, il numero e la gravità delle imputazioni, l'avvenuta riunione di altro processo, le oggettive difficoltà organizzative legate agli oneri di traduzione in udienza di imputati e "collaboratori di giustizia").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)