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Sez. 1, Sentenza n. 2669 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230555 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Giudizio di appello - Valutazione di complessità del dibattimento - Presupposti - Rinnovazione dell'istruttoria - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230555-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie si è ritenuta corretta la valutazione del giudice dell'impugnazione che aveva disposto la sospensione dei termini prima ancora dell'apertura del dibattimento, desumendo la particolare complessità di quest'ultimo dall'elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)