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Sez. L - , Sentenza n. 24454 del 17/10/2017 (Rv. 646203 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Indennità di esclusività ex art. 5 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria 2000/2001 - Natura - Conseguenze ai fini del computo dell’indennità di buonuscita.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646203-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In tema di indennità di buonuscita per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995, ferma l'inderogabilità della normativa previdenziale di riferimento, ai fini del computo nella base di calcolo dell'indennità di esclusività prevista dall'art. 5 del c.c.n.l. dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del servizio sanitario nazionale, relativo al biennio 2000/2001, occorre accertare in fatto la concreta attribuzione all'interessato di tale indennità, differente quanto a natura ed effetti dall'indennità di posizione, ed articolata in fasce economiche distinte, correlate al raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 902, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)