Sez. 2, Sentenza n. 6033 del 10/07/1987 (Rv. 454402 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - CREDITI RELATIVI - NATURA - DEBITI DI VALUTA LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - CREDITI RELATIVI - NATURA - DEBITI DI VALUTA LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
I crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore dei propri clienti sono crediti di valuta, soggetti, quindi al principio nominalistico e vanno liquidati, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base alle tariffe vigenti all'epoca delle singole prestazioni e, quanto agli onorari di avvocato, in base alle tariffe vigenti nel momento conclusivo della opera professionale. (V 2037/83, mass n 426893; (V 2036/83, mass n 426889).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)