Sez. L, Sentenza n. 2037 del 23/03/1983 (Rv. 426893 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - ESTENSIONE AI RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RAPPORTI CON PROFESSIONISTI AVENTI DISCIPLINA ECONOMICA REGOLATA DA NORME E TARIFFE LEGALMENTE DETERMINATE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - ESTENSIONE AI RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - RAPPORTI CON PROFESSIONISTI AVENTI DISCIPLINA ECONOMICA REGOLATA DA NORME E TARIFFE LEGALMENTE DETERMINATE - ESCLUSIONE.*
Considerati gli scopi (mantenimento del potere di acquisto della retribuzione, remora al ritardato adempimento del datore di lavoro, riequilibrio delle posizioni economiche delle parti) perseguiti dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., sulla rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tale disposizione, mentre è applicabile, in linea di principio, anche ai rapporti di cosiddetta parasubordinazione previsti dall'art. 409 n. 3 dello stesso codice, non è invece invocabile in ordine a rapporti, specie se intercorsi con enti pubblici, aventi ad oggetto lo svolgimento, in regime di parasubordinazione, di attività che, come l'Esercizio della professione legale o medica, trovano la loro disciplina economica in specifiche norme e tariffe legalmente determinate, che già assicurano periodicamente l'elevazione e l'adeguamento dei compensi. (V 48/83, mass n 424839; (V 28/83, mass n 424824, prima parte; (V 6797/82, mass n 424428, prima parte; (V 3559/82, mass n 421531, prima parte; (V 4977/81, mass n 415754; (V 1425/81, mass n 412065; (V 3013/79, mass n 399355; (V 162/77, Corte cost; (V 43/77, Corte cost; (V 13/77, Corte cost.; (V 587/74, consiglio stato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)