Sez. L, Sentenza n. 6519 del 11/12/1984 (Rv. 438095 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ ED ENTITÀ DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE INADEMPIENTE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ ED ENTITÀ DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE INADEMPIENTE - CRITERI.*
Al fine di stabilire la ricorrenza della giusta causa di licenziamento, l'accertamento circa la reale gravità ed entità della condotta del lavoratore inadempiente comporta valutazioni di fatto incensurabili in Sede di legittimità se sorrette da congrua ed esauriente motivazione e deve essere compiuto apprezzando i fatti oggetto dell'addebito con riguardo alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alle circostanze in cui i fatti stessi sono stati posti in essere, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, solo in tal guisa risultando possibile stabilire se l'inadempimento degli obblighi contrattuali di cui trattasi sia tale da far venire meno l'elemento della fiducia, che deve sussistere fra le parti del rapporto, e da non consentire la prosecuzione di questo. (V 158/84, mass n 432408; (V 6749/82, mass n 424377; (V 4632/80, mass n 408451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)