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Sez. L, Sentenza n. 4632 del 16/07/1980 (Rv. 408451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La giusta causa di licenziamento ex art 2119 cod civ deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento della fiducia che deve necessariamente sussistere fra le parti: il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in se considerato, bensi agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualita del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonche alla portata soggettiva del fatto stesso, cioe alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensita dell'elemento intenzionale o di quello colposo, in quanto, trattandosi della piu grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, la stessa e legittimamente applicabile quando, attraverso un'attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda rispetto al comportamento del lavoratore medesimo. (V 4119/75, mass nn 378436, 378437; (Conf 62/75, mass n 373207, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)