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Sez. 1, Sentenza n. 3507 del 13/02/2013 (Rv. 625156 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Anticipazione di somma a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine - Riaccreditamento tramite giroconto su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente - Natura dell'operazione - Funzione satisfattoria - Configurabilità - Assoggettabilità della rimessa a revocatoria fallimentare - Sussistenza - Sconto di effetti non andati a buon fine - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625156-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto, poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1267, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)