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Sez. 5, Sentenza n. 9339 del 08/06/2012 (Rv. 622962 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Credito di rimborso - Provvedimento della Amministrazione finanziaria sulla relativa richiesta - Doverosità - Omissione - Conseguenze - Cristallizzazione nell'"an" e nel "quantum" del diritto al rimborso da far valere in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2012-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622962-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

Qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale, ai fini della imposta sui redditi, esponendo un credito di rimborso, la Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso, salvo diversa espressa previsione normativa, nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all'accertamento in rettifica. Diversamente, decorso il termine predetto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte della P.A., il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell'"an" e nel "quantum", ed il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell'ordinario termine di prescrizione dei diritti, rimanendo preclusa all'Amministrazione finanziaria ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, salve le eccezioni volte a fare valere i fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi, od estintivi del credito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)