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Sez. 1, Sentenza n. 885 del 04/11/2015 Cc. (dep. 12/01/2016) Rv. 265719 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Unica condotta di detenzione promiscua di droghe pesanti e leggere - Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Effetti sulla legalità della pena - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265719-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 del trattamento sanzionatorio differenziato originariamente previsto per le diverse tipologie di droghe, non incide sulla legalità della pena comminata per un'unica condotta di illecita detenzione promiscua di droghe, pesanti e leggere, nella riconosciuta ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, in questo caso, il condannato ha tratto beneficio dall'assenza, all'epoca del fatto, di un regime edittale autonomo per la detenzione di sostanze di tipo leggero rispetto alla concorrente detenzione di sostanze di tipo pesante ed evitato, così, l'aggravio sanzionatorio a norma degli artt. 71 e ss. cod. pen..

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)