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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 giugno 1966, causa 57/65

Decisione
decisa il 1966-06-16
ECLI
ECLI:EU:C:1966:34

Epigrafe

Nel procedimento 57-65 causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dalla seconda Sezione del Finanzgericht del Land della Saar nella causa dinanzi ad esso pendente tra la società ALFONS LUTTICKE, con sede in Colonia-Deutz, e L'HAUPTZOLLAMT (Ufficio centrale doganale) di Sarrelouis LA CORTE composta dai signori : Ch. L. Hammes, presidente, L. Delvaux e W. Strauß, presidenti di Sezione, A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, R. Lecourt e R. Monaco, giudici, avvocato generale: J. Gand, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia possono essere così riassunti :
paragrafo 2
Il 9 ottobre 1963, la società tedesca Alfons Lütticke (in prosieguo denominata «A. L.») di Colonia-Deutz iniziava le pratiche presso l'ufficio doganale di Nennig per lo sdoganamento di 15000 kg di latte intero in polvere di origine lussemburghese. In base ad un valore doganale di 29815,50 DM la A.L. era tenuta a versare 3279,70 DM a titolo di dazio doganale e 1323,80 DM quale tassa compensativa applicata in sostituzione della tassa sulla cifra d'affari.
paragrafo 3
La A.L. impugnava in sede amministrativa la seconda parte di questa decisione, assumendo che l'imposizione di una tassa compensativa era illegittima, perché in virtù del paragrafo 4, numero 20 f) della legge che regola la tassa sulla cifra d'affari, questa, per il latte intero in polvere di produzione nazionale, sarebbe stata abrogata a decorrere dal 1o febbraio 1966. In virtù del paragrafo 4, numero 25 della stessa legge, a decorrere dal 30 giugno 1961 anche la vendita del prodotto di base, vale a dire il latte, sarebbe esente dalla tassa, cosicché la riscossione di una tassa compensativa della tassa sulla cifra d'affari sarebbe vietata dall'articolo 95 del trattato CE.E.
paragrafo 4
Con decisione 23 gennaio 1964, l'ufficio doganale respingeva il reclamo amministrativo; la A.L. impugnava quest'ultima decisione dinanzi al Finanzgericht del Land della Saar.
paragrafo 5
Poiché la decisione della controversia dipende dalla soluzione data sia al problema del se la tassa compensativa sia un imposizione interna o una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali, sia al problema del se le disposizioni dell'articolo 95 del trattato abbiano o meno effetto immediato e attribuiscano ai singoli dei diritti soggettivi che devono essere tutelati dai giudici nazionali, con sentenza interlocutoria del 25 novembre 1965, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 177 del trattato, onde siano risolte le seguenti questioni :
paragrafo 6
1o Se l'articolo 95, 1o comma del trattato C.E.E. abbia effetto immediato e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. In caso negativo : 2o Se, a decorrere dal 1o gennaio 1962, il combinato disposto dell'articolo 95, 3o comma e dell'articolo 95, 1o comma del trattato C.E.E. abbia efficacia diretta e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. In caso negativo : 3o Se il combinato disposto dell'articolo 95, 1o e 3o comma, e dell'articolo 12 e 13 del trattato C.E.E. abbia effetto immediato e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
paragrafo 7
La domanda è stata trasmessa al presidente della Corte di Giustizia mediante lettera del presidente della seconda Sezione del Finanzgericht, registrata in cancelleria il 26 novembre 1965.
paragrafo 8
A norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E., hanno presentato osservazioni scritte:
paragrafo 9
il 24 febbraio 1966, il governo del Regno dei Paesi Bassi, il 26 febbraio 1966, la Commissione della C.E.E., il 28 febbraio 1966, la A. L., il 1o marzo 1966, il governo della Repubblica federale di Germania, il 1o marzo 1966, il governo del Regno del Belgio.
paragrafo 10
Nell'udienza del 24 marzo 1966, la A.L., la Commissione C.E.E. ed il governo della Repubblica federale di Germania hanno presentato osservazioni orali.
paragrafo 11
In seguito alla produzione di documenti effettuata dal governo della Repubblica federale di Germania il 19 aprile 1966, la Corte ha nuovamente sentito le stesse parti nell'udienza del 28 aprile 1966.
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni orali motivate nell'udienza del 4 maggio 1966.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia

paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma del secondo comma dell'articolo 20 dello Statuto possono essere riassunte come segue :

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia › Osservazioni presentate dalla Commissione C.E.E.

paragrafo 1
La Commissione sostiene che gli articoli 95 e seguenti mirano a neutralizzare gli effetti delle imposte indirette sulla concorrenza tra i prodotti del mercato comune. La tassa compensativa che sostituisce la tassa sulla cifra d'affari sarebbe indubbiamente materia disciplinata dall'articolo 95 e non potrebbe costituire una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali. Le conclusioni in senso contrario tratte talvolta dalla sentenza 2 e 3-62 non terrebbero conto delle caratteristiche della fattispecie definita con detta sentenza. Nel nostro caso, però, le circostanze invocate dal Finanzgericht non potrebbero trasformare la tassa compensativa di un'imposta interna in una tassa di effetto equivalente. Tale operazione scinderebbe in due l'imposta, trasformandola in parte in tassa di effetto equivalente e in parte, in quanto essa si sostituisce all'onere indiretto della tassa sulla cifra d'affari, in imposta di carattere interno.
paragrafo 2
La Commissione ritiene che il 1o comma dell'articolo 95 implichi, fin dall'entrata in vigore del trattato, l'obbligo di osservare lo statu quo, mentre il 3o comma implicherebbe l'obbligo di eliminare le distorsioni esistenti prima dell'inizio della seconda tappa del periodo transitorio. Essa attribuisce a tali disposizioni effetto diretto ed immediato.
paragrafo 3
Il 1o comma sarebbe chiaro, esauriente e concreto e non richiederebbe ulteriori disposizioni di attuazione né da parte degli Stati membri, né da parte della Comunità: Non si potrebbe tuttavia eccepire che deve essere interpretato né che è di difficile applicazione. Tali obiezioni potrebbero valere per svariate norme di diritto interno, della cui obbligatorietà nessuno potrebbe dubitare. Non è nemmeno possibile invocare i principi dell'articolo 97, applicabili soltanto in armonia con quelli dell'articolo 95.
paragrafo 4
La Commissione tiene lo stesso atteggiamento nei confronti del 3o comma. Il semplice fatto che nella fattispecie l'obbligo non sia di astenersi, ma di fare, non giustificherebbe il disconoscimento dell'effetto immediato di tale disposizione. Infatti il 3o comma è sufficientemente chiaro e concreto e non presuppone altri atti da parte della Comunità né attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per l'applicazione.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia › Osservazioni della A.L.

paragrafo 1
La A.L. si duole che il Finanzgericht non abbia posto la questione del se il diritto comunitario prevalga d'abitudine sul diritto interno oppure tale preminenza sia limitata al caso in cui il diritto comunitario è posteriore alla legge nazionale. Essa sostiene che, visti i frequenti emendamenti legislativi in materia di tasse compensative della tassa sulla cifra d'affari, l'ultima soluzione implicherebbe conseguenze poco auspicabili. Essa fa voti affinché, pur nel silenzio del giudice a quo, la Corte si pronunci nel senso della supremazia assoluta del diritto comunitario.
paragrafo 2
Circa il problema del se l'articolo 95 attribuisca agli amministrati degli Stati membri dei diritti soggettivi che devono essere tutelati dal giudice nazionale, la A.L. respinge la nozione di«self-executing» come inadeguata e propugna l'adozione della distinzione, che già ricorre in diritto romano, fra leges imperfectae, leges minus quam perfectae, leges perfectae et leges plus quam perfectae. Ogni disposizione del trattato con le caratteristiche di lex perfecta, avrebbe l'effetto immediato di cui trattasi.
paragrafo 3
A suo giudizio l'articolo 95 rappresenterebbe una lex perfecta. La A.L. controbatte poi gli argomenti che hanno indotto il Finanzgericht a concludere in senso contrario.
paragrafo 4
La A.L. affronta qui il problema, non sollevato dal Finanzgericht, del se la tassa compensativa sulla cifra d'affari ricada per sua natura sotto l'articolo 95. Pur affermando che si tratta di un tributo interno, come tale disciplinato da detto articolo, la A.L. sostiene tuttavia che tale circostanza non è atta ad escludere la contemporanea applicazione degli articoli 9 e seguenti del trattato. Sarebbe del tutto normale il fatto che disposizioni diverse vengano contemporaneamente applicate alla stessa fattispecie. Nel caso di disposizioni aventi lo stesso oggetto in settori confinanti, ciò sarebbe anzi frequente. Sotto questo profilo, nella sentenza 2 e 3-62 lo stato di fatto sarebbe stato meglio valutato che nella sentenza 10-65.
paragrafo 5
Nel caso di applicazione simultanea di vari divieti, il principio del «favor communitatis» darebbe la preminenza al divieto che meglio favorisce la realizzazione degli scopi comunitari.
paragrafo 6
La A.L. conclude affermando che ne i prodotti lattieri interni, né le materie prime di cui si compongono sono soggetti a tasse sulla cifra d'affari.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia › Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania

paragrafo 1
Il governo della Repubblica federale di Germania limita le sue osservazioni ai due problemi ch'esso ritiene essenziali al caso specifico, vale a dire
paragrafo 2
1o Le conseguenze immediate dell'articolo 95 del trattato; 2o La delimitazione delle rispettive sfere di efficacia dell'articolo 12 e dell'articolo 95.
paragrafo 3
Quanto al primo problema si potrebbe desumere dalla giurisprudenza della Corte che l'efficacia immediata delle disposizioni del trattato è subordinata a tre condizioni :
paragrafo 4
a) Deve trattarsi di un divieto, vale a dire di un obbligo di non fare e non di un obbligo di fare; b) L'obbligo deve essere incondizionato ed in particolare non deve dipendere da interventi dello Stato membro interessato; c) L'obbligo dev'essere inequivocabilmente tale da non comportare gravi difficoltà d'applicazione per le giurisdizioni ed amministrazioni nazionali.
paragrafo 5
Il governo federale dichiara che non sussistono tali presupposti per l'applicazione dell'articolo 95.
paragrafo 6
Esso rileva inoltre che il Finanzgericht si è limitato a prendere atto dell'abolizione della tassa sulla cifra d'affari relativamente alle vendite di latte, ma non ha controllato quale sia l'onere gravante sul latte in quanto materia prima del latte in polvere e quanto latte sia necessario per produrre un'unità di latte in polvere. Solo dopo lunghe indagini condotte di conserva dal governo federale e dalla Commissione, la tassa compensativa sarebbe stata ridotta dal 4 al 3 %.
paragrafo 7
Secondo problema. Il governo federale ritiene opportuno operare una netta distinzione tra i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente, disciplinati dall'articolo 12 del trattato, ed i tributi interni, contemplati dall'articolo 95. Anche se la tassa sulla cifra d'affari viene applicata solo virtualmente a certi prodotti (percentuale uguale a zero), ciò non toglie che la tassa compensativa mantenga la sua caratteristica di tassa interna, come sarebbe anzitutto dimostrato dal 2o comma dell'articolo 97.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia › Osservazioni del governo del Regno dei Paesi Bassi

paragrafo 1
Sulla prima e seconda questione. Sia l'articolo 97 del trattato, che ammette diverse applicazioni e presume quindi l'intervento degli Stati in sede legislativa, che la stessa struttura dell'articolo 95 militerebbero contro l'efficacia immediata di quest'ultimo articolo. L'osservanza del 3o comma di questo articolo potrebbe essere garantita solo dall'articolo 169.
paragrafo 2
Sulla terza questione. La contemporanea applicazione degli articoli 12 e seguenti e degli articoli 95 e seguenti potrebbe provocare confusioni circa il sistema da seguire onde eliminare le discriminazioni. Per questi motivi il governo ritiene che sarebbe più opportuno considerare la Umsatzausgleichsteuer e la Umsatzsteuer come un unico tributo disciplinato dall'articolo 95 del trattato.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia › Osservazioni del governo del Regno del Belgio

paragrafo 1
Sulla prima e seconda questione. Il governo belga nega che le disposizioni dell'articolo 95 del trattato attribuiscano agli amministrati degli Stati membri dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare. Questa interpretazione si fonda sia sul tenore dell'articolo che sul fatto che osservanza ed applicazione di dette disposizioni sono concepibili solo se i vari Stati membri adottano adeguati provvedimenti.
paragrafo 2
Sulla terza questione. L'articolo 12 e gli articoli 95 e seguenti del trattato hanno scopi simili in settori confinanti ma distinti, di guisa che sarebbe inammissibile l'applicazione globale alla stessa fattispecie dei due tipi di disposizioni.

SENTENZA › IN DIRITTO › 1 — Sulle prime due questioni

paragrafo 1
La prima questione sottoposta dal Finanzgericht del Land della Saar mira a far stabilire dalla Corte se l'articolo 95, 1o comma del trattato abbia effetto immediato e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. Per il caso di soluzione negativa, il Finanzgericht solleva la questione del se, a partire dal 1o gennaio 1962, l'effetto di cui sopra e i diritti soggettivi di cui sopra siano invece conseguenza del combinato disposto del 1o e 3o comma di detto articolo.
paragrafo 2
È opportuno esaminare congiuntamente le due questioni e precisare innanzitutto le relazioni tra i detti commi dell'articolo 95.
paragrafo 3
Il 1o comma stabilisce, come norma generale e permanente dell'ordinamento comunitario, che l'onere dei tributi interni che colpiscono i prodotti degli altri Stati membri non dev'essere superiore a quello gravante sui prodotti nazionali similari. Tale regime, sovente adottato dal trattato al fine di garantire l'uguaglianza degli amministrati comunitari nei confronti delle legislazioni nazionali, costituisce in campo fiscale l'indispensabile fondamento del mercato comune.
paragrafo 4
Onde facilitare l'adeguamento delle legislazioni nazionali a detta norma, il 3o comma dell'articolo 95 fissa agli Stati membri un termine (l'inizio della seconda tappa del periodo transitorio, vale a dire il 1o gennaio 1962) per eliminare o correggere «le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che precedono». L'articolo 95 quindi stabilisce una regola generale condizionata da una clausola sospensiva riguardante le disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore. Se ne deve concludere che alla scadenza del termine sopraddetto, la regola di carattere generale spiegherà incondizionatamente tutti i suoi effetti.
paragrafo 5
È opportuno esaminare le questioni deferite dal Finanzgericht alla luce delle considerazioni sopra esposte.
paragrafo 6
L'articolo 1o, 1o comma sancisce un divieto di discriminazione costituente un obbligo preciso ed incondizionato. Eccezion fatta per il 3o comma, tale obbligo non è soggetto ad alcuna condizione né subordinato, sia per quanto riguarda la sua osservanza che i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri. Il divieto è dunque assoluto, giuridicamente perfetto e può quindi produrre effetti immediati nei rapporti giuridici tra gli Stati membri ed i loro amministrati. Il fatto che in questo articolo gli Stati membri siano designati come soggetti all'obbligo di non discriminazione non implica che i singoli non possano fruirne.
paragrafo 7
Il 3o comma dell'articolo 95 implica, è vero, per gli Stati membri l'obbligo di «eliminare» o di «correggere» le disposizioni contrarie ai principi enunciati ai commi precedenti; tuttavia detto obbligo non conferisce a tali Stati alcun margine discrezionale circa il termine ultimo per adeguarvisi, vale a dire il 1o gennaio 1962.
paragrafo 8
A partire da tale data il giudice nazionale, ove necessario, può limitarsi a constatare che le norme nazionali da eliminare o correggere sono state applicate successivamente a detto termine, ed ammettere in ogni caso l'effetto immediato del 1o comma. Il 3o comma impedisce quindi l'applicazione della norma generale solo per quanto riguarda gli atti d'esecuzione intervenuti anteriormente al 1o gennaio 1962 e fondati su disposizioni vigenti all'entrata in vigore del trattato.
paragrafo 9
Nelle osservazioni scritte ed orali presentate in corso di causa, i tre governi hanno invocato l'articolo 97 quale fondamento di una diversa interpretazione dell'articolo 95. Detto articolo, consentendo agli Stati membri che riscuotono la tassa sulla cifra d'affari secondo il sistema della tassa cumulativa a cascata, di stabilire percentuali medie per prodotto o gruppo di prodotti, rappresenta una norma speciale di adattamento dell'articolo 95 e tale norma, per sua natura, non può produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri ed i loro amministrati. Tale situazione, particolare dell'articolo 97, non può comunque influire sull'interpretazione dell'articolo 95.
paragrafo 10
Risulta da quanto precede che, salva restando l'eccezione costituita dal' 3o comma per le disposizioni vigenti all'entrata in vigore del trattato fino al 1o gennaio 1962, il divieto dell'articolo 95 ha effetto diretto e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.

SENTENZA › IN DIRITTO › 2 — Sulla terza questione

paragrafo 1
La terza questione del Finanzgericht mira a far stabilire dalla Corte se «il combinato disposto dell'articolo 95, 1o e 3o comma del trattato C.E.E. e dell'articolo 12 o 13 del trattato abbia effetto immediato e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare».
paragrafo 2
Poiché tale questione è subordinata ad una risposta negativa alle due prime, la Corte può astenersi dall'esaminarla. È però opportuno precisare che gli articoli 12 e 13, da un lato, e 95 dall'altro, non possono essere congiuntamente applicati alla stessa fattispecie. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, da un lato, e i tributi interni dall'altro, sono disciplinati da regimi del tutto diversi; in proposito va rilevato che una tassa destinata a compensare l'effetto di un tributo interno acquista il carattere di questo.

SENTENZA › Sulle spese

paragrafo 1
Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi, dalla Commissione della C.E.E., dai governi della Repubblica federale di Germania e del Regno del Belgio, che hanno presentato le loro osservazioni, non possono dar luogo a rifusione.
paragrafo 2
Nei confronti delle parti nella causa pendente dinanzi al Finanzgericht del Land della Saar, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi a detto giudice, al quale spetta decidere sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni della ricorrente nella causa di merito, della Commissione C.E.E. e del governo della Repubblica federale di Germania, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti gli articoli 12, 13, 95 e 97 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità europea, visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, LA CORTE così dichiara : 1. L'articolo 95, 1o comma, ha effetto immediato e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. 2. Per effetto del 3o comma dell'articolo 95, il 1o comma è applicabile alle disposizioni vigenti all'entrata in vigore del trattato solo a decorrere dall'inizio della seconda tappa del periodo transitorio e dispone : spetta al Finanzgericht del Land della Saar statuire sulle spese del processo giudiziario.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 16 giugno 1966. Hammes Delvaux Strauß Donner Trabucchi Lecourt Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 giugno 1966. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente Ch. L. Hammes

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