Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 giugno 1973, causa 77/72
Epigrafe
Nel procedimento 77-72,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Pretore di Conegliano, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
CARMINE CAPOLONGO, titolare della ditta omonima, Bassano del Grappa,
e
AZIENDA AGRICOLA MAYA, Pieve di Soligo,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, 30, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e M. Sørensen, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli anteffati e lo svolgimento del procedimento si possono così riassumere:
paragrafo 2
Il ricorrente nella causa principale, che aveva acquistato dalla controparte un forte quantitativo di uova, consegnato in imballaggi di cartone, constatava che nella fattura veniva posto a suo carico, oltre al prezzo delle uova e degli imballaggi, un importo di 2908 lire, corrispondente a un tributo dell'1,75 % qualificato come «Contributo ente nazionale per la cellulosa e per la carta», gravante sugli imballaggi che erano stati importati dalla Germania.
paragrafo 3
Ritenendo il contributo incompatibile col trattato, egli ne chiedeva il rimborso e, non avendo ottenuto soddisfazione, proponeva un'istanza per decreto ingiuntivo al Pretore di Conegliano.
paragrafo 4
Con ordinanza 20 novembre 1972, questi ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 5
1. Se la disposizione dell'art. 92, n. 1, del trattato che vieta di concedere aiuti mediante finanziamenti posti in essere in modo tale da falsare la concorrenza all'interno del mercato comune, sia una norma direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Srati membri con l'effetto di far sorgere, in capo ai singoli, dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), quale sia la data iniziale in cui i diritti soggettivi sopra richiamati sono sorti (se cioè siano sorti alla data di entrata in vigore del trattato di Roma oppure a partire dal 31 dicembre 1969, data che segna la fine del periodo transitorio).
3. Se l'applicazione di un tributo (od onere pecuniario) percepito in base ad una percentuale ragguagliata al valore del prodotto importato dagli altri paesi membri costituisca una violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato o di altra norma del trattato di Roma che vieti di applicare imposizioni speciali sulle importazioni dagli altri paesi membri.
4. Se l'art. 30 e l'art. 86 del trattato siano norme direttamente applicabili all' interno degli Stati membri.
5. Se l'applicazione di un contributo sui prodotti importati dagli altri paesi membri destinato a finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato possa costituire violazione dell'art. 30 e dell'art. 86, primo comma, del trattato.
paragrafo 6
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 27 novembre 1972.
paragrafo 7
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE., hanno depositato osservazioni scritte il ricorrente nella causa principale, rappresentato dall'avv. prof. Giovanni Maria Ubertazzi e dell'avv. Fausto Capelli, il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, avv. Giuseppe Marchesini.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
All'udienza del 5 aprile 1973 il ricorrente nella causa principale, il governo italiano e la Commissione hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 maggio 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto
paragrafo 1
Le osservazioni presentate alla Corte si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › A — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Dopo aver preso in considerazione le attribuzioni, gli scopi e i mezzi di finanziamento dell'ENCC, la Commissione osserva che, in seguito alla sentenza della Corte 25 giugno 1970 nella causa 47-69 (Governo della Repubblica francese contro Commissione), essa ha iniziato vari procedimenti a norma dell'art. 93, n. 2, riguardanti, fra l'altro, l'onere parafiscale di cui è causa. Essendo stati estesi ai nuovi Stati membri, detti procedimenti sono ancora in corso.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › A — Osservazioni della Commissione › 1 e 2. Prima e seconda questione: sull'interpretazione dell'art. 92
paragrafo 1
La Commissione propone di risolvere in senso negativo la questione relativa all' efficacia diretta dell'art. 92.
paragrafo 2
I presupposti (n. 1), le deroghe (n. 1), le eccezioni imperativamente (n. 2) o facoltativamente (n. 3) stabilite da questo articolo implicano, per ciascun caso concreto, una complessa disamina di natura altamente tecnica, che può rivelare la necessità dell'eliminazione radicale del regime di aiuti in questione ovvero dell'introduzione di modifiche appropriate.
paragrafo 3
Non si può, d'altra parte, obiettare che l'aiuto va considerato incompatibile col trattato finché non sia stata concessa una deroga. Invero, anche indipendentemente dalla concessione di deroghe, rimane pur sempre pregiudiziale la verifica dei requisiti di cui all'art. 92, indispensabile per stabilire se un determinato provvedimento statale ricada sotto questa disposizione.
paragrafo 4
L'interpretazione sistematica degli arrt. 92, 93 e 94 porta ad identiche conclusioni. L'art. 92 sancisce un principio generale, le cui modalità d'attuazione sono stabilite negli artt. 93 e 94 ed implicano che l'esame di merito è demandato alla Commissione o, nel caso particolare previsto all'art. 93, n. 2, 3o comma, al Consiglio. Inoltre, il controllo sui regimi di aiuti implica la collaborazione degli Stati membri e di ogni eventuale interessato (art. 93).
paragrafo 5
Non ricorrono quindi i presupposti da cui dipende l'efficacia diretta di una norma, definiti dalla Corte nella causa 6-64 (sentenza 15 luglio 1964, Costa-Enel, Race. 1964, pag. 1147), nonché dall'avvocato generale Gand nella causa 57-65 (sentenza 16 giugno 1966, Lütticke contro Hauptzollamt Sarrelouis, Racc. 1966, pag. 236).
paragrafo 6
Lo stesso deve concludersi in base alla giurisprudenza della Corte relativa all' art. 93. Dal momento che la suddetta sentenza 15 luglio 1964 (causa 6-64, Costa-Enel) non ha ammesso l'efficacia diretta di questa norma — ad eccezione del n. 3, ultima frase — non si può attribuire tale efficacia all'art. 92, di cui l'art. 93 costituisce l'attuazione.
paragrafo 7
Oltretutto, la fattispecie in esame riguarda un aiuto esistente al momento dell'entrata in vigore del trattato, mentre tutti gli sforzi miranti a far riconoscere l'efficacia diretta dell'art. 92 si appuntano sugli aiuti «nuovi», cioè quelli istituiti senza essere stati notificati alla Commissione, ovvero notificati, ma posti in essere (in spregio all'art. 93, in fine) prima della decisione della Commissione in merito.
paragrafo 8
La Commissione propone quindi di risolvere la prima questione in senso negativo.
paragrafo 9
Benché la seconda questione sia stata sottoposta alla Corte solo per il caso in cui la prima venga risolta affermativamente, la Commissione osserva che il richiamo alla data di scadenza del periodo transitorio è assolutamente peregrino in materia di aiuti. Eventuali diritti soggettivi a favore dei cittadini degli Stati membri non possono nascere che alle seguenti condizioni:
paragrafo 10
nel caso di aiuto esistente, dal termine fissato nella decisione della Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma;
nel caso di aiuto di nuova istituzione, dal momento in cui esso è stato posto in essere in dispregio dell'obbligo di notifica o prima che sia intervenuta una decisione finale.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › A — Osservazioni della Commissione › 3. Terza questione: sull'interpretazione dell'art. 13, n. 2
paragrafo 1
Così com'è formulata, la terza questione implicherebbe, secondo la Commissione, una soluzione affermativa. Per mettere in luce la sua effettiva portata, la questione va tuttavia completata in questi termini: «Se l'imposizione di un tributo applicato “ad valorem” — identico nell'aliquota, nell'imponibile e nelle modalità di riscossione per i prodotti nazionali e per quelli importati — costituisca una violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato o di altra norma che vieti di applicare imposizioni speciali alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri». Così formulata la questione non potrebbe essere risolta che in senso negativo.
paragrafo 2
In teoria, qualora l'aiuto concesso all'industria nazionale compensi in tutto o in parte l'aggravio fiscale, ci si potrebbe chiedere se non si tratti di una violazione «camuffata» dall'art. 13, n. 2, (in caso di compensazione totale) o dell'art. 95 (in caso di sgravio parziale). Tuttavia l'impossibilità di determinare l'incidenza dell'aiuto per ciascun prodotto nazionale considerato non consente di effettuare questo raffronto.
paragrafo 3
Così pure potrebbe eventualmente ravvisarsi una violazione dell'art. 95 qualora, per le merci importate, l'imponibile sia costituito dal valore del prodotto finito, mentre il corrispondente prodotto italiano viene colpito in base al valore della materia prima. Pur trattandosi di prodotti diversi, in vari stadi del processo produttivo, non sarebbe esclusa una discriminazione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › A — Osservazioni della Commissione › 4 e 5. Quarta e quinta questione: sull' interpretazione degli artt. 30 e 86
paragrafo 1
Per quanto riguarda la quarta questione, la Commissione ritiene che sia l'art. 30 sia l'art. 86 abbiano efficacia diretta. Va esclusa, d'altra parte, la possibilità che l'onere fiscale di cui trattasi violi questi due articoli (quinta questione). Non sussiste violazione dell'art. 30, in quanto il contributo in questione colpisce nello stesso modo i prodotti nazionali e quelli importati. La violazione dell'art. 86 è esclusa in quanto l'imposizione del tributo non è imputabile all'impresa di cui trattasi (ENCC), ma costituisce un «factum principis». Non si può nemmeno richiamare l'art. 90, n. 1, poiché esso non vieta che diritti speciali vengano attribuiti a determinate imprese.
paragrafo 2
Neppure ricadono sotto l'art. 86 l'attività d'importazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e l'esclusione dell'aiuto per le materie prime e i prodotti direttamente importati dai consumatori: l'importazione diretta non è resa impossibile e la discriminazione si manifesta sul terreno dell'aiuto e, come tale, dev'essere considerata alla luce dell'art. 92.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo italiano › 1. Sull'interpretazione dell'art. 13, n. 2
paragrafo 1
Il governo italiano propone che la questione relativa all'interpretazione dell'art. 13, n. 2, venga risolta negativamente. Il contributo ENCC, che colpisce indistintamente le merci importate e quelle nazionali, rientra in un sistema generale di tributi interni e non può essere considerato come una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale.
paragrafo 2
Al riguardo il governo italiano richiama le due sentenze 1o luglio 1969 (causa 24-68, Commissione contro Repubblica italiana, Racc. 1969, pag. 193; cause riunite 2 e 3-69, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, Racc. 1969, pag. 211), nonché la sentenza 14 dicembre 1972, nella causa 29-72 (Marimex contro Amministrazione finanziaria italiana, Racc. 1972, pag. 1309).
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo italiano › 2. Sull'interpretazione dell'art. 30
paragrafo 1
Le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 30 del trattato, che vieta le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente. Allorquando l'onere gravante sulle merci importate rientri in un più generale sistema di entrata che colpisce anche le merci nazionali, non si è più nell'ipotesi di una distorsione dell' importazione o di un provvedimento che limiti la libera circolazione delle merci.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo italiano › 3. Sull'interpretazione dell'art. 92
paragrafo 1
La questione relativa all'interpretazione dell'art. 92, in quanto vertente sulla compatibilità del regime di aiuti di cui trattasi con quanto disposto dal suddetto articolo, è inammissibile perché volta a provocare un giudizio di compatibilità della Corte, prima che si sia svolta la fase amministrativa precontenziosa prevista dall'art. 93 del trattato.
paragrafo 2
In ogni caso, l'aiuto concesso dall'ENCC non è in contrasto con l'art. 92, in quanto consente di ridurre il prezzo dei prodotti editoriali, e si concreta quindi in un aiuto di carattere sociale concesso ai consumatori, aiuto contemplato dall'art. 92, n. 2. Poiché consente inoltre lo sviluppo dell'industria editoriale, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale, esso fruisce dell'esonero di cui all'art. 92, n. 3.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo italiano › 4. Sull'interpretazione dell'art. 86
paragrafo 1
Quanto all'interpretazione dell'art. 86, il carattere e le finalità pubblicistiche dell' ENCC, che si pone come organo strumentale dello Stato, rendono evidente che nessun contrasto con le disposizioni dell'art. 86 del trattato è possibile riscontrare in un contributo destinato a finanziare l'attività di tale ente.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › C — Osservazioni del ricorrente nella causa principale
paragrafo 1
Il ricorrente nella causa principale esamina, l'uno dopo l'altro, i seguenti punti:
paragrafo 2
1. problemi relativi all interpretazione dell'art. 13 (terza questione del giudice a quo) e alle rispettive sfere d'applicazione di quest'articolo e dell'art. 95;
2. problemi relativi all'interpretazione dell'art. 30 (prima parte della quarta e della quinta questione);
3. problema dell'efficacia diretta dell'art. 92 (prima e seconda questione); infine,
4. interpretazione dell'art. 86 (seconda parte della quarta e della quinta questione).
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › C — Osservazioni del ricorrente nella causa principale › 1. Sull'interpretazione dell'art. 13, n. 2, (terza questione)
paragrafo 1
Secondo il ricorrente nella causa principale, il contributo di cui è causa costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dall'art. 13, n. 2, non già un tributo interno ai sensi dell' art. 95 del trattato.
paragrafo 2
Nonostante la terminologia usata («imposizioni interne di qualsivoglia natura»), questo articolo vuole sicuramente alludere ad obbligazioni pecuniarie, imposte ai privati dai pubblici poteri, senza contropartita di un correlativo vantaggio. Ciò risponde alla definizione di «oneri fiscali», unici contemplati dall'art. 95 (Sentenza della Corte 4 aprile 1968, causa 31-67, Stier-Hauptzollamt Hamburg, Racc. 1968, pag. 321).
paragrafo 3
Di conseguenza, l'art. 95 non dev'essere applicato agli oneri «parafiscali», stabiliti cioè per garantire la copertura di spese a favore di soggetti appartenenti a categorie ben determinate, individuate con riferimento ad una posizione professionale, ad una condizione economica o sociale, n all'utenza di un servizio.
paragrafo 4
Nella sentenza 1o luglio 1969 (cause riunite 2 e 3-69, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, Racc. 1969, pag. 211) la Corte ha del resto implicitamene ammesso che l'art. 95 non si applica agli oneri parafiscali. Ora il contributo ENCC rientra per l'appunto in questa categoria.
paragrafo 5
Inoltre, l'art. 95 riguarda unicamente le imposte cosiddette «restituibili», cioè quelle rimborsabili all'importazione. Ora, è vero che l'art. 2 del decreto ministeriale 3 luglio 1940 relativo all'ENCC stabilisce che il contributo non si applica ai prodotti destinati all'importazione, ma l'esonero vale solo in occasione del primo trasferimento dalla cartiera nazionale all'estero. Non si ha invece restituzione integrale allorché il prodotto sia acquistato da un utilizzatore italiano e poi esportato.
paragrafo 6
L'applicazione dell'art. 95 implica inoltre la comparabilità dei tributi applicati sulle merci interne e sulle merci importate, affinché sia possibile verificare l'esistenza eventuale di una discriminazione. Questo presupposto non ricorre nella fattispecie in quanto esiste una divergenza nelle situazioni generative del tributo, nella base imponibile e nei risultati dell'imposizione. Mentre per i prodotti nazionali, la riscossione del tributo di cui trattasi avviene sul trasferimento di proprietà dal produttore al consumatore, le merci importate sono colpite al passaggio della frontiera, indipendentemente dal trasferimento di proprietà.
paragrafo 7
Inoltre, l'imponibile per i prodotti nazionali è rappresentato dal prezzo indicato nella fattura (art. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 1940); per le merci importate il contributo è invece percepito in base al «prezzo normale» della merce (art. 7 del suddetto decreto), anche qualora detto prezzo non corrisponda a quello della fattura. Infine, ultimo elemento di raffronto, il risultato dell'imposizione è diverso per gli operatori nazionali e per quelli stranieri: per i primi il costo è compensato da un vantaggio specifico (sostegno dell'ENCC); gli operatori stranieri invece non solo non traggono alcuna utilità dal pagamento del contributo, ma questo serve per l'appunto ad aumentare, a loro spese, la competitività delle imprese italiane.
paragrafo 8
L'effetto negativo del contributo ENCC non è neppure compensato dalla traslazione dell'onere a carico del consumatore. Detta traslazione è consentita solo entro certi limiti ed in pratica è inoperante.
paragrafo 9
Il ricorrente nella causa principale conclude che l'illegittimità del tributo in questione «non deriva da una sua misura discriminatoria, ma dalle sue caratteristiche sostanziali, che lo collocano al di fuori dell'ipotesi normativa dell'art. 95».
paragrafo 10
Il contributo è quindi una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale: esso è percepito in occasione del transito di confine, ha l'effetto di aumentare il prezzo dei prodotti di cui trattasi, e non è riscosso nell'interesse esclusivo dell'importatore.
paragrafo 11
Il divieto che colpisce le tasse d'effetto equivalente non può soffrire eccezioni per il fatto che il contributo è destinato a finanziare un aiuto, anche se lecito.
paragrafo 12
Il ricorrente nella causa principale propone quindi che la terza questione venga risolta nel senso che «l'art. 12 si applica anche ad imposizioni di confine che abbiano natura di contributo; si applica anche allorché il contributo è destinato a finanziare un aiuto se compatibile con l'art. 92 del trattato».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › C — Osservazioni del ricorrente nella causa principale › 2. Sull'interpretazione dell'art. 30 (prima parte della 4a e della 5a questione)
paragrafo 1
Qualora non ricada sotto il divieto dell' art. 13, il contributo ENCC va considerato come misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30.
paragrafo 2
Il sistema istituito dalla legislazione italiana prevede due diverse imposizioni: una sulla cellulosa, per ogni quintale importato, l'altra sui prodotti cartari e cartotecnici, applicata sul prezzo normale. Per evitare frodi, sono state emanate disposizioni tecniche relative al formato dei fogli di cellulosa e ad una speciale punzonatura, in modo da impedire che la merce importata venga usata come prodotto finito. Inoltre, l'esonero della carta destinata ai giornali e periodici è subordinato all'adozione, per il prodotto importato, di formati e confezioni speciali che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione della merce.
paragrafo 3
Inoltre, l'attività dell'ENCC nel settore della carta per giornali è intesa, come risulta da varie relazioni annuali dell'ente, a disciplinare il mercato, controllando le importazioni, al fine di garantire il regolare approvvigionamento della carta ai giornali.
paragrafo 4
Quanto all'efficacia diretta dell'art. 30, nonostante la sua formulazione generale, questa norma presenta tutti i requisiti per essere ritenuta immediatamente efficace. Unico problema è quello relativo al quando la norma cominci a produrre effetti diretti.
paragrafo 5
secondo la decisione di accelerazione del Consiglio 26 luglio 1966 (decisione n. 66/532, GU 1966, 21.9.1966, pag. 2971), tutte le restrizioni quantitative dovevano essere eliminate dal 1o luglio 1968. Ciò dovrebbe valere anche per le misure d'effetto equivalente. Qualora non si volesse accogliere questa soluzione, l'efficacia immediata dell'art. 30 va comunque fatta risalire alla fine del periodo transitorio, dal momento che, ai sensi dell'art. 32, le misure di effetto equivalente ai contingenti devono essere abolite al più tardi alla scadenza di tale periodo. Lo stesso termine deve valere, a maggior ragione, per le merci liberalizzate.
paragrafo 6
La preferenza del ricorrente nella causa principale va alla prima soluzione.
paragrafo 7
Esso propone quindi che la Corte dichiari l'efficacia diretta dell'art. 30 del trattato a far tempo dal 1o luglio 1968 o, in subordine, a far tempo dal 1o gennaio 1970, ed interpreti questo articolo nel senso ch'esso vieta le disposizioni introdotte da uno Stato che implicano, direttamente o indirettamente, un «condizionamento» del prodotto, senza alcuna obiettiva giustificazione, nonché l'attività di un ente pubblico, che attraverso lo stoccaggio di rilevanti scorte, ostacoli o renda più difficile l'afflusso di merci dagli altri paesi della Comunità.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › C — Osservazioni del ricorrente nella causa principale › 3. Sull'interpretazione dell'art. 92 (prima e seconda questione)
paragrafo 1
L'attore esamina innanzitutto i vari tipi d'intervento dell'ENCC.
paragrafo 2
Le finalità stabilite all'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453, che istituiva l'ENCC, indicano già chiaramente che si tratta di uno strumento di politica autarchica; dalla successiva documentazione vengono poi precisate le diverse specie di aiuti prestati dall'ente. Questo ha specialmente concentrato la sua attività sull'aiuto ai produttori di carta, sull'aiuto alle imprese editoriali, mediante l'intervento all' acquisto delle materie prime e l'esonero dal contributo per la carta destinata alla stampa, sull'aiuto alle piccole e medie imprese, mediante importazione diretta a prezzo ridotto della carta necessaria a soddisfare il loro fabbisogno, nonché sull' aiuto all'industria cartaria in generale, mediante la garanzia di determinati sbocchi.
paragrafo 3
L'ENCC finanzia inoltre vari programmi di ricerca, sia nel campo agricolo e forestale, sia nel campo dell'industria cartaria.
paragrafo 4
Questi vari aiuti ricadono manifestamente sotto il divieto dell'art. 92. L'ENCC è un ente pubblico, gli aiuti da esso concessi vanno considerati come aiuti statali o, comunque, concessioni «mediante risorse statali». Essi sono destinati a favorire determinati prodotti e determinate imprese, cioè le imprese agricole italiane produttrici di cellulosa, l'industria cartaria italiana e le aziende editoriali italiane.
paragrafo 5
Per gli agricoltori italiani gli aiuti hanno l'effetto di ridurre i costi di produzione, per le cartiere quello di assicurare loro degli sbocchi a prezzi inferiori a quelli del mercato mondiale, per gli editori di giornali e periodici quello di ridurre i costi della stampa in lingua italiana e di aumentare la competitività sui mercati esteri della stampa diffusa in lingua straniera.
paragrafo 6
Gli aiuti m questione alterano gli scambi tra Stati membri non solo per il loro effetto anticoncorrenziale ma anche per il sistema di finanziamento. Il finanziamento dell'aiuto mediante contributi è già stato oggetto d'esame da parte della Corte nella causa 47-69 (sentenza 25 giugno 1970, Governo della Repubblica francese contro Commissione, Racc. 1970, pag. 487). La Corte ne ha riconosciuto l'effetto protezionistico, realizzato proprio col concorso degli imprenditori stranieri ai cui danni esso si esplica. L'effetto protezionistico è stato del resto riconosciuto più volte dallo stesso legislatore italiano.
paragrafo 7
Per quanto riguarda l'efficacia diretta dell'art. 92, n. 1, il ricorrente nella causa principale si richiama alla sentenza Costa-Enel, in cui la Corte ha già riconosciuto che l'ultima parte dell'art. 93, n. 3, produce effetti diretti. La circostanza che questa norma si applica unicamente agli aiuti nuovi, cioè istituiti successivamente all'entrata in vigore del trattato, non vieta alla Corte di dichiarare l'efficacia diretta dell'art. 92 per quanto riguarda gli aiuti già esistenti in quel momento.
paragrafo 8
L'art. 92 presenta tutti i requisiti per essere considerato immediatamente efficace. Esso non si limita a sancire un divieto nei confronti degli Stati membri. Inoltre è formulato col massimo rigore e con la necessaria chiarezza e precisione.
paragrafo 9
L'unico ostacolo alla dichiarazione dell efficacia diretta dell'art. 92 risiederebbe nel fatto che, per l'abolizione degli aiuti esistenti alla data dell'entrata in vigore del trattato, questo prevede una decisione della Commissione.
paragrafo 10
La rilevanza di questa obiezione dev'essere tuttavia valutata tenendo conto di tutte le conseguenze che implicherebbe il mancato riconoscimento dell'efficacia immediata nella norma in questione.
paragrafo 11
In tal caso, gli aiuti ìncompatibili col trattato potrebbero permanere sine die. Ciò si verificherebbe qualora — come nel caso in esame — gli aiuti non siano stati notificati come prescritto all'art. 93, cosicché la Commissione non sia stata in grado di scoprirlì. Una siffatta situazione non può essere legittima alla luce dell'art. 93, n. 1, del trattato.
paragrafo 12
Inoltre, dallo stesso art. 93, n. 1, risulta implicitamente l'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti «esistenti», obbligo imposto espressamente, per gli aiuti «nuovi», dall'art. 93. n. 3.
paragrafo 13
Una volta accertato quest'obbligo di denuncia, ne deriva automaticamente che, in caso di notifica, l'aiuto continua ad essere lecito fino a quando non intervenga la decisione della Commissione che lo abolisce, mentre, in caso di mancata notifica, l'aiuto ricade, immediatamente e incondizionatamente, sotto il divieto dell'art. 92.
paragrafo 14
Infine, dall'art. 8, n. 7, del trattato (secondo cui «la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previsto e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune») si desume che allo scadere del periodo transitorio le disposizioni dell'art. 92 sono divenute immediatamente efficaci.
paragrafo 15
Il termine di 12 anni, stabilito dall'art. 8, n. 1, del trattato, costituisce infatti l'estremo limite per l'entrata in vigore delle norme abolitive dell'art. 92.
paragrafo 16
Ciò trova conferma nel n. 3, lettera c), di quest'ultimo articolo, secondo cui certi aiuti devono essere progressivamente ridotti alle stesse condizioni dei dazi doganali e cioè al più tardi alla fine del periodo transitorio.
paragrafo 17
Infine, con lo scadere del periodo transitorio vengono a cessare le funzioni attribuite alla Commissione dall'art. 93, salvo l'ipotesi di cui al n. 3. Da quel momento, l'art. 92 diventerebbe immediatamente efficace, non essendo previste eccezioni alla generalità del principio ch'esso enuncia. Nel procedere all'esame degli aiuti, la Commissione potrà unicamente accertare la loro compatibilità col trattato, ma non legittimare aiuti con Questo incompatibili.
paragrafo 18
Infine, la soluzione di cui sopra si desume dal sistema del trattato nel suo complesso. Spetta alla Corte di giustizia vegliare a che l'attuazione delle norme sulla concorrenza, elemento caratteristico nell'organizzazione del mercato comune, non venga ritardata sine die.
paragrafo 19
Applicate alla fattispecie in esame, le considerazioni sopra svolte portano alle seguenti conclusioni.
paragrafo 20
Lo Stato italiano non ha mai denunciato alla Commissione il regime di aiuti all' ENCC, cosicché soltanto nel 1972 la Commissione ha potuto, d'ufficio, dare inizio al relativo procedimento.
paragrafo 21
La violazione delle norme del trattato da parte dello Stato italiano e dell'ENCC implica altresì violazione del diritto soggettivo del ricorrente, e di tutti gl'importatori italiani, a non essere colpiti da un tributo in contrasto con le disposizioni del trattato, quanto meno a far tempo dal 31 dicembre 1969, data che segna la fine del periodo transitorio. Il ritenere che tale diritto esista soltanto dal momento in cui la Commissione ha iniziato il procedimento di cui all'art. 93 (settembre 1972) ovvero dalla data di emissione, non ancora nota, della relativa decisione, equivarebbe a premiare il comportamento «antigiuridico» dello Stato italiano e dell'ENCC.
paragrafo 22
Se questi avessero informato per tempo la Commissione, il contributo ENCC sarebbe già stato abolito, quanto meno per i prodotti importati.
paragrafo 23
Dichiarando l'efficacia diretta dell'art. 92 a partire dal 31 dicembre 1969, la Corte consentirebbe agli importatori di esigere il rimborso dei versamenti effettuati dopo tale data, soprattutto se la Commissione dovesse ritenere l'incompatibilità di tali aiuti con l'art. 92 e qualora la Corte respingesse un eventuale ricorso del governo italiano contro una siffatta decisione.
paragrafo 24
Qualora invece la Commissione non abbia instaurato alcun procedimento, spetta al giudice nazionale il verificare se l'aiuto sia compatibile con le disposizioni del trattato. La situazione non è diversa per gli aiuti nuovi, per i quali il divieto ha efficacia diretta dal momento della loro istituzione (dopo il 31 dicembre 1969), salvo il caso di notifica ai sensi dell'art. 93, n. 3 (che subordina l'efficacia diretta all'inizio del procedimento da parte della Commissione, come è stato affermato dalla Corte nella causa Costa-Enel).
paragrafo 25
Il ricorrente nella causa principale conclude che l'art. 92 va dichiarato direttamente efficace a partire dal 31 dicembre 1969 per gli aiuti incompatibili esistenti o per quelli nuovi che non siano stati denunciati, e a partire dall'inizio del procedimento di cui all'art. 93, n. 3, per gli aiuti nuovi che siano stati invece notificati.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto › C — Osservazioni del ricorrente nella causa principale › 4. Sull'interpretazione dell'art. 86 (seconda parte della quarta e della quinta questione)
paragrafo 1
Su questo punto, il ricorrente nella causa principale osserva che il detenere una posizione dominante sul mercato comune non costituisce di per sé un abuso vietato dall'art. 86. Questo abuso potrebbe invece verificarsi qualora tale posizione dominante venisse mantenuta o rafforzata con i proventi di un apposito contributo.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 20 novembre 1972, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 1972, il Pretore di Conegliano ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 92, n. 1; 13, n. 2; 30 e 86 del trattato.
punto 2
Dal fascicolo si desume che, dato che la fattura di cui trattasi indicava — come spiegazione della voce «Contributo ENCC» (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) — «Contributo ENCC applicato sul valore dei prodotti sopra descritti provenienti dalla Germania federale», il Pretore ha sollevato dette questioni ritenendo trattarsi di un onere pecuniario riscosso su degl' imballaggi all'atto della loro importazione in Italia da uno Stato membro.
punto 3
Egli ha in particolare ritenuto necessario che fossero risolte le questioni relative al se il contributo si debba considerare come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi dell'art. 13, n. 2, del trattato; al se il divieto di sovvenzioni, di cui all'art. 92, n. 1, del trattato, vada considerato direttamente efficace; al se la riscossione di speciali contributi su prodotti importati dagli altri Stati membri possa costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa dell'importazione, vietata dall'art. 30 e seguenti del trattato; e infine, del se l'uso dei proventi, derivanti dall'applicazione di un contributo all'importazione di prodotti dagli altri paesi membri, per finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico, possa costituire violazione dell'art. 86 del trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima e sulla seconda questione
punto 4
Con tali questioni, si chiede se l'art. 92, n. 1, del trattato sia direttamente efficace nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in guisa da poter esser fatto valere dinanzi ai giudici nazionali.
punto 5
In sede d'interpretazione, l'art. 92, n. 1, non può essere considerato separatamente, bensì va visto nell'ambito dei tre articoli 92, 93 e 94.
punto 6
Mentre per i progetti intesi ad istituire nuove sovvenzioni, o a modificare quelle esistenti, l'art. 93, n. 3, ultimo inciso, stabilisce dei criteri procedurali cui il giudice nazionale può attenersi, la situazione è diversa per le sovvenzioni in atto, contemplate dall'art. 93, n. 1. Per quanto riguarda queste ultime, l'art. 92, n. 1, produce effetti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in guisa da poter esser fatto valere dinanzi ai giudici nazionali, qualora si sia concretato in atti di carattere generale, ai sensi dell'art. 94, ovvero in decisioni, nei casi particolari contemplati dall'art. 93, n. 2.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 7
Viene chiesto se la riscossione di un onere pecuniario commisurato al valore della merce importata dagli altri Stati membri, costituisca violazione dell'art. 13, n. 2, del trattato o di altre norme di questo che vietino di percepire tributi speciali sulle importazioni dagli altri Stati membri.
punto 8
In mancanza di dati precisi circa gli scopi, la natura e le modalità di riscossione del tributo di cui trattasi, è opportuno chiarire che, nell'esercitare i poteri attribuitile dall'art. 177, questa Corte, dovendo limitarsi ad interpretare il diritto comunitario, non può sindacare i provvedimenti né le norme di diritto nazionale, anche se ciò implica il rischio che la sua pronunzia non aderisca perfettamente al caso concreto.
punto 9
Al n. 1, l'art. 13 stabilisce che i dazi doganali all'importazione in vigore tra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del trattato, vanno gradualmente aboliti durante il periodo transitorio, secondo le modalità contemplate dagli artt. 14 e 15. Questi contengono tutte le prescrizioni necessarie affinché, al termine del periodo transitorio, tutti i dazi doganali all'importazione fra Stati membri siano scomparsi. Il n. 2 dell'art. 13 completa il n. 1 in quanto stabilisce che le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore fra gli Stati membri, vanno gradualmente abolite durante il periodo transitorio.
punto 10
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri, le quali costituiscono la prima sezione del capo I, intitolato «Unione doganale», tendono quindi a garantire che, al termine del periodo transitorio, lo scopo enunciato dall'art. 9 del trattato sia raggiunto. Benché dette disposizioni ammettano accomodamenti e tolleranze durante il periodo transitorio, dal loro tenore si desume che detti dazi e tasse dovevano in ogni caso essere state completamente abolite, al più tardi alle fine di tale periodo.
punto 11
L'art. 13, n. 2, implica dunque, al più tardi a partire dalla fine del periodo transitorio — per quanto riguarda il complesso delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione — un divieto chiaro e preciso di riscuotere dette tasse, divieto cui non si accompagna alcuna riserva degli Stati di subordinare la sua attuazione ad un atto positivo di diritto interno o ad un intervento delle istituzioni della Comunità. Esso è perfettamente idoneo, per la sua stessa natura, a produrre direttamente effetti nei rapporti giuridici fra gli Stati membri e i loro cittadini.
punto 12
Detto divieto si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell'importazione il quale, colpendo specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, ne alteri il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale. Anche degli oneri pecuniari destinati a finanziare l'attività di un ente di diritto pubblico possono essere tasse di effetto equivalente ai sensi dell'art. 13, n. 2, del trattato. Non lo sono invece gli oneri pecuniari che rientrano in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri.
punto 13
Nell'interpretare la nozione «tasse di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione», può essere opportuno tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi. Qualora infatti essi siano esclusivamente destinati a finanziare delle attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo generale riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale costituisca cionondimeno per l'una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l'altra costituisce in realtà la contropartita di vantaggi o sovvenzioni.
punto 14
Di conseguenza, il contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno essere una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, qualora sia esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato.
SENTENZA › In diritto › Sulla quarta e sulla quinta questione
punto 15
Tali questioni hanno evidentemente carattere complementare, e le considerazioni che precedono rendono quindi superfluo il loro esame.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, del governo della Repubblica italiana e della Commissione delle Comunità europee,
sentite la conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 13, 14, 15, 92, 93 e 94,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni deferitele dal Pretore di Conegliano con ordinanza 20 novembre 1972, afferma per diritto:
Il contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno essere una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, qualora sia esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato.
Firme
Lecourt
Monaco
Pescatore
Donner
Kutscher
Ó Dálaigh
Sørensen
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 giugno 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt