Sez. 2, Sentenza n. 1586 del 24/06/1969 Ud. (dep. 29/11/1969) Rv. 113283 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RESPONSABILITA A TITOLO DI CONCORSO - ESTREMI - FAVOREGGIAMENTO REALE - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RESPONSABILITA A TITOLO DI CONCORSO - ESTREMI - FAVOREGGIAMENTO REALE - DIFFERENZE.*
Risponde del delitto di ricettazione, a titolo di concorso, colui il quale, per un fine personale di lucro, inserendosi nell'attivita delittuosa svolta dal ricettatore, lo aiuti a vendere la refurtiva. In questa ipotesi, infatti, non si verte in tema di favoreggiamento reale, delitto che sussiste, invece, quando taluno aiuti altri ad assicurarsi il prodotto o il profitto di un reato senza nessun fine personale di locupletazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)