diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5846 del 16/05/1992 (Rv. 477250 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Somma relativa ad un credito privilegiato già ammesso nel piano di riparto - Accantonamento in un libretto di deposito a risparmio - Reclamo avverso il relativo decreto del giudice delegato - Decisione - Impugnazione con ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477250-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami

Il provvedimento con cui il Tribunale fallimentare decida sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato, che abbia disposto l'accantonamento in un libretto di deposito a risparmio della somma relativa ad un credito privilegiato già ammesso nel piano di riparto, non è impugnabile con ricorso per art. 111 Cost. non avendo carattere decisorio bensì costituendo un mero provvedimento di gestione nell'ambito della procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)