Sez. 1, Sentenza n. 5846 del 16/05/1992 (Rv. 477250 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Somma relativa ad un credito privilegiato già ammesso nel piano di riparto - Accantonamento in un libretto di deposito a risparmio - Reclamo avverso il relativo decreto del giudice delegato - Decisione - Impugnazione con ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami
Il provvedimento con cui il Tribunale fallimentare decida sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato, che abbia disposto l'accantonamento in un libretto di deposito a risparmio della somma relativa ad un credito privilegiato già ammesso nel piano di riparto, non è impugnabile con ricorso per art. 111 Cost. non avendo carattere decisorio bensì costituendo un mero provvedimento di gestione nell'ambito della procedura fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)