Sez. 1, Sentenza n. 83 del 08/01/1999 (Rv. 522053 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimenti del giudice delegato - Esecutività di piano di riparto parziale - Provvedimenti riguardanti la determinazione dei cosiddetti debiti di massa da pagare in prededuzione - Funzione ricognitiva - Provvedimento del Tribunale in sede di reclamo (nella specie, per contestazione del criterio di imputazione delle spese generali relative alla intera procedura fallimentare al creditore ipotecario, destinatario del ricavato della vendita immobiliare del bene gravato da ipoteca - Impugnazione con ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che abbia confermato, in sede di reclamo, il provvedimento del giudice delegato il quale abbia reso esecutivo un piano di riparto parziale relativo al ricavato di una vendita immobiliare di bene gravato da ipoteca, riparto contestato quanto al criterio di imputazione delle spese generali (relative all'intera procedura fallimentare, ed addebitate al creditore ipotecario proporzionalmente ai realizzi attivi netti, in quanto risultate sostenute nell'interesse e per l'utilità dello stesso).Ed infatti, i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in esito a reclamo, riguardanti la determinazione dei prelevamenti di cui all'art. 111, primo comma, n. 1, legge fall. (cosiddetti debiti di massa da pagare in prededuzione), hanno portata meramente ricognitiva di identificazione delle poste del piano di riparto ammesse al prelevamento stesso, e non anche contenuto decisorio di accertamento negativo della pretesa dell'istante, che può essere fatta valere nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, e resta tutelabile con i rimedi ivi previsti, ovvero in sede di ammissione ed opposizione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)