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Sez. 3, Sentenza n. 707 del 19/01/2004 (Rv. 569486 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Regole del procedimento davanti al Tribunale - Art. 107 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569486-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art. 311 cod. proc. civ. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 - bis, 270 e 107 cod. proc. civ., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. "in ogni momento" del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 cod. proc. civ., giacché, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo "iussu iudicis", la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 - bis cod. proc. civ. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)