Sez. 3, Sentenza n. 16578 del 05/08/2005 (Rv. 584903 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Chiamata in causa del terzo - Obbligo di farne richiesta nella comparsa di costituzione e di chiedere il differimento della prima udienza - Sussistenza - Termine ultimo per la chiamata - Termine per la costituzione del convenuto.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
Pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, sicchè in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, di farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo, nel contempo, il differimento della prima udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)