Sez. 3, Sentenza n. 44161 del 23/10/2001 Ud. (dep. 10/12/2001) Rv. 220624 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Mancata osservanza delle prescrizioni formali contenute nell'autorizzazione alle immissioni (art. 13 D.L.G. n. 372 del 1999) - Esclusione sul rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente - Negazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico il reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art. 13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372), in particolare per omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 372 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)