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Sez. L, Sentenza n. 987 del 27/01/1993 (Rv. 480466 - 01)

Pensioni - Civili e militari (dipendenti pubblici) - Pensione privilegiata - In genere | Per i dipendenti statali e per i militari - Carattere reddituale e non risarcitorio - Disciplina ex artt. 129 e 139 d.P.R. 1092 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480466-01

Pensioni - Civili e militari (dipendenti pubblici) - Pensione privilegiata - In genere

La pensione privilegiata ordinaria prevista per i dipendenti statali in genere ed anche per i militari (artt. 64 e segg. del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), a differenza della pensione privilegiata cosiddetta tabellare per i militari di leva, ha carattere non risarcitorio, ma reddituale, essendo liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale; per i titolari di tale trattamento trovano quindi applicazione le disposizioni di cui agli artt. 126 e 139 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, che vietano rispettivamente la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per chi abbia titolo per conseguire l'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, e il cumulo di ogni pensione privilegiata con altro trattamento pensionistico per l'identico rapporto di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 64, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 126, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)