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Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 05/04/1996 (Rv. 496833 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Pensione privilegiata ordinaria attribuita ai militari di leva per invalidità conseguita in servizio - Esecuzione dalle imposte sui redditi - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496833-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI

In tema di agevolazioni tributarie, sono assimilabili, agli effetti tributari, alle pensioni di guerra e sono quindi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 dell'11 luglio 1989, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di detta norma), le pensioni privilegiate ordinarie militari, aventi natura esclusivamente risarcitoria, attribuite ai militari (di qualsiasi grado e qualifica) per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva, mentre non è sufficiente, ai fini della fruizione del beneficio, la sola circostanza che l'ammontare della pensione sia determinato in base a parametri tabellari, ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell'allegata tabella n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, poiché questa circostanza non fa venir meno la natura reddituale della erogazione, ove questa non risulti causalmente collegata alla prestazione del servizio obbligatorio di leva, e non giustifica perciò la deroga al principio generale - desumibile dagli artt. 1. 46, 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 - della imponibilità dei redditi derivanti da pensioni e da assegni ad esse equiparati.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)