Sez. L, Sentenza n. 3366 del 07/04/1999 (Rv. 525020 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Oggetto del giudizio e oggetto del giudicato - Connessione inscindibile - Sussistenza - "Petitum" - Rilevanza - Conseguenze - Giudicato sulla insussistenza di aggravamento di malattia professionale - Rilevanza nel giudizio sulla rettifica del grado di invalidità per errore di valutazione dello stesso - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
Tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull'accertamento, in positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio, all'identificazione del quale concorrono, oltre ai soggetti e alla "causa petendi" anche il "petitum"; ne consegue che, nel giudizio nel quale l'assicurato contesti la rettifica del grado di invalidità a cui è commisurata la rendita riconosciutagli per malattia professionale, operata dall'INAIL per la ritenuta sussistenza di errori di valutazione in sede di erogazione o successive conferme (art. 55 legge n. 88 del 1989), non ha effetti preclusivi l'esito di un precedente giudizio tra le parti, nel quale la domanda dell'assicurato di aumento della percentuale di invalidità per aggravamento dell'infermità era stata rigettata per l'insussistenza del preteso aggravamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)