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Sez. L, Sentenza n. 8992 del 03/12/1987 (Rv. 456290 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - "CAUSA PETENDI" - MOZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, A CAUSA DELLA NON INQUADRABILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO GIURIDICO PROSPETTATO - SUCCESSIVA DOMANDA DELLE MEDESIME PRESTAZIONI DIVERSAMENTE QUALIFICATE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456290-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - "CAUSA PETENDI" - MOZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, A CAUSA DELLA NON INQUADRABILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO GIURIDICO PROSPETTATO - SUCCESSIVA DOMANDA DELLE MEDESIME PRESTAZIONI DIVERSAMENTE QUALIFICATE - PRECLUSIONE.*

La causa petendi - che, insieme con il petitum, è rilevante ai fini della Determinazione dei limiti oggettivi del giudicato sostanziale non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o principio di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento. Ne deriva che dopo il passaggio in giudicato della sentenza, che abbia rigettato la domanda di corrispettivo per l'attività lavorativa dedotta in giudizio a causa della non inquadrabilità di tale prestazione nello ambito dell'istituto giuridico (nella specie, lavoro straordinario) prospettato dall'istante, questi non può invocare in un secondo processo la medesima prestazione lavorativa a fondamento della pretesa ad una controprestazione, sempre inerente al rapporto di lavoro subordinato, ma diversamente qualificata (nella specie, differenze retributive, ex art. 36 cost., per espletamento di mansioni non rientranti nella qualifica). (V 2511/76, mass n 381312).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)