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Sez. L, Sentenza n. 7186 del 26/06/1991 (Rv. 472841 - 01)

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - Dedotto e deducibile ("Quid disputandum" e "Quid disputatum") | Nuove prospettazioni fatte valere in separato giudizio - Preclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1991-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472841-01

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - Dedotto e deducibile ("Quid disputandum" e "Quid disputatum")

Il principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che, con riguardo all'accertamento in concreto della relazione giuridica tra le parti circa un dato interesse, con un determinato "petitum" ed una determinata "causa petendi", resta irrilevante che a tale risultato si sia giunti accogliendo o respingendo questa o quella ragione o argomentazione, prestando o negando fede a questa o quella prova; consegue che, di fronte a nuove prospettazioni fatte valere in separato giudizio, tanto più se ancorate a fatti sopravvenuti, non è sufficiente, per sancirne la preclusione, il semplice richiamo a quel principio, ma occorre la specifica dimostrazione, sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi giuridici, che esse non comportano un autonomo "thema decidendum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)