Sez. 4, Sentenza n. 8676 del 14/06/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 206012 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Comportamento anomalo del lavoratore - Causa sufficiente da sola a cagionare l'evento - Requisiti - Indicazione - Fattispecie: pulizia di una macchina a motore acceso; responsabilità del datore di lavoro.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire, nel caso in cui vi sia anche una violazione del datore di lavoro, il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere imprevedibile perché assolutamente estraneo al processo produzione o alle mansioni attribuite al lavoratore, estraneità che fa sì, appunto, che, possa dirsi che l'evento è riconducibile al solo suddetto lavoratore, pur constatando che qualcosa può rimproverarsi anche al datore di lavoro. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza del reato di lesioni colpose a carico del datore di lavoro che aveva omesso di eliminare una fessura attraverso la quale il lavoratore, eseguendo operazioni di pulizia di una macchina era finito con la mano destra negli ingranaggi; in particolare è stato rilevato che l'operazione di pulizia faceva parte delle attribuzioni dei lavoratori e che la stessa, pur eseguita incautamente a motore acceso, avrebbe potuto e dovuto essere prevista dal datore di lavoro: le norme infortunistiche invero sono dettate anche per impedire le conseguenze di inadempienze e negligenze dei lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)