Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012 (Rv. 623624 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione atecnica - Requisiti - Identità del rapporto di riferimento dei crediti - Sufficienza - Domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione - Proposizione - Necessità - Esclusione - Fattispecie inerente a rapporto di agenzia.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, ritenuta l'autonomia tra il credito di un agente per l'indennità di fine rapporto e il credito del preponente per il risarcimento dei danni da omessa vigilanza su un subagente, aveva dichiarato illegittima la compensazione operata dal preponente, senza considerare che la domanda giudiziale dell'agente diretta a ottenere l'intera indennità di fine rapporto aveva introdotto nel "thema decidendum" la questione della legittimità della trattenuta disposta dal preponente, pur in difetto di un'apposita riconvenzionale o eccezione di compensazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)