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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20874 del 11/09/2013 (Rv. 627768 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione di un credito di una banca con un debito di un Comune di cui la prima gestisca il servizio di tesoreria - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627768-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Perché operi la compensazione, ai sensi dell'art. 1241 cod. civ., è necessario che vi sia reciprocità di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti; ne consegue che è illegittima la compensazione operata da una banca tra un proprio credito ed il debito di un Comune del quale la stessa banca gestisca il servizio di tesoreria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)