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Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008 (Rv. 605789 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Autonomia dei rapporti dai quali nascono i contrapposti crediti delle parti - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione - Fattispecie relativa a compensabilità tra crediti verso il dipendente nascenti da inadempimento e t.f.r.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605789-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

É configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che correttamente nel giudizio di merito, svoltosi con il rito lavoro, fosse stata ritenuta la compensabilità tra i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa era tenuta a titolo di t.f.r. a favore di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)