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Sez. 3, Sentenza n. 7073 del 28/03/2006 (Rv. 590602 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI | Art. 21 legge cambiaria - Contenuto - Applicabilità ai rapporti tra emittente e prenditore la cambiale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590602-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI

L'articolo 21 della legge cambiaria regola la comunicazione delle eccezioni personali nei confronti di chi è terzo rispetto alla formazione della cambiale, quali i successivi prenditori del titolo nei rapporti diversi da quelli con i loro traenti, giustificando l'intenzionalità dannosa del creditore cambiario l'eccezione al principio dell'astrattezza e non si applica, invece, ai rapporti tra emittente e prenditore della cambiale, nei quali le conseguenze di quel principio non possono spingersi fino a costringere l'emittente a pagare al suo prenditore per un debito cartolare cui non corrisponde l'effettività di un credito causale. (Nella specie, è stata ritenuta dalla S.C. conforme all'articolo 21 della legge cambiaria la pronuncia del giudice di merito che ha escluso la possibilità, per l'emittente di una cambiale, di opporre l'avvenuta estinzione del dedotto rapporto causale (rapporto di fornitura a favore di una società di cui l'emittente era procuratore) in quanto il titolo cambiario era stato emesso senza la menzione della qualità di procuratore o di fideiussore dell'emittente).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)