Sez. 1, Sentenza n. 3347 del 01/06/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 202928 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere | Inammissibilità della richiesta - Dichiarazione "de plano" - Legittimità - Fissazione dell'udienza ed avviso ai difensori - Necessità - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere
L'inammissibilità della richiesta di riesame va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma nono prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito, e disponendo diversamente l'art. 309 cod. proc. pen. solamente in relazione al termine di comparizione ridotto a tre giorni, a quello entro il quale deve essere adottata la decisione e al deposito degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)